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La fortuna è ciò che accade quando la preparazione si incontra con un’opportunità.
(Anonimo)
Statuto di Aidea
Associazione senza scopo di lucro per la qualità nella vendita.
1. Missione
Aidea è un’associazione culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato. Essa intende divulgare i concetti di etica e di qualità del lavoro nelle relazioni commerciali.
Contribuendo a rendere più facili e più affidabili i processi di compravendita, Aidea favorisce la soddisfazione totale sia dell’azienda venditrice sia del cliente utilizzatore o consumatore e promuove lo sviluppo economico e sociale.
Aidea svolge attività informativa e promuove attività di istruzione e formazione per adulti:
2. Patrimonio
Il patrimonio è formato:
3. Soci
I soci sono costituiti da persone fisiche e giuridiche e si dividono in ordinari e onorari. L’iscrizione avviene per anni solari. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l’iscrizione di soci non ritenuti meritevoli.
I soci ordinari in regola col versamento della quota sociale hanno diritto di voto attivo e passivo. Le persone giuridiche possono fruire del diritto di voto passivo solo se indicano, esclusivamente all’atto del versamento della quota, il nome di una persona fisica che le rappresenti; tale persona non può essere sostituita nell’anno di riferimento.
I soci fondatori si fanno automaticamente parte dei soci ordinari, salvo rinuncia scritta.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, non pagano quote di iscrizione, non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle riunioni e alle attività.
L’elenco dei soci è pubblicato sul sito internet, in area riservata ai soci.
Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno l’ammontare delle quote. E’ facoltà del consiglio stabilire quote differenziate per varie categorie di soci, per esempio in relazione all’età per le persone fisiche o al numero di dipendenti per le persone giuridiche. Le quote non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di espellere i soci che non abbiano rinnovato la quota di iscrizione annuale entro il mese di febbraio.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Organi sociali
Gli organi sociali sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il comitato dei soci fondatori.
5. Assemblea dei soci
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio ordinario (purché maggiore di età, per le persone fisiche) ha diritto a un voto. L’Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione se sono presenti più della metà dei soci e più della metà dei Consiglieri, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e dei Consiglieri presenti. Essa è diretta dal Presidente dell’Associazione in carica (o uscente) e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il parere del socio più anziano. Sono ammesse le deleghe, ma ogni persona fisica può essere portatrice al massimo di due deleghe.
L’Assemblea Ordinaria è convocata in forma ordinaria una volta l’anno, entro marzo, e provvede all’approvazione del bilancio. L’Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta di un Consigliere o di un socio fondatore o di 2/3 dei soci. L’Assemblea è convocata a mezzo pubblicazione sul sito internet almeno 20 giorni prima della data fissata, oppure a mezzo email (o mezzo equivalente) almeno 10 giorni prima della data fissata. Il verbale dell’Assemblea (che necessariamente include il bilancio nel caso dell’Assemblea Ordinaria) è pubblicato sul sito internet (o mezzo equivalente) in area riservata ai soci. Eventuali contestazioni devono essere consegnate al Comitato dei Soci Fondatori entro il limite tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del verbale, pena nullità.
6. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di consiglieri compreso fra tre e nove, il numero viene stabilito dal Consiglio uscente. I consiglieri vengono eletti dall’assemblea, rimangono in carica 5 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il parere del consigliere più anziano. Le delibere sono annullate se uno dei Consiglieri può dimostrare di non aver ricevuto avviso di convocazione.
I Consiglieri stabiliscono al loro interno gli incarichi, eleggendo in particolare un Presidente e uno o più Consiglieri Delegati che rappresentano legalmente l’Associazione. Presidente e Consigliere Delegato possono, ciascuno, disporre spese con firma disgiunta fino a un massimale per anno solare stabilito dal Consiglio, il Consiglio ha facoltà di reintegrare il massimale quando necessario o di autorizzare spese per importi superiori. Il Consiglio ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale economico e finanziario.
Il Consiglio può emanare regolamenti interni, al fine di disciplinare e rendere più efficace ed efficiente la vita sociale. Tali regolamenti entrano in vigore con effetto immediato in via provvisoria e, dopo approvazione della successiva Assemblea, in maniera definitiva.
Il consiglio può nominare uno o più Consiglieri Aggiunti, scegliendoli fra soci o fra non soci. I Consiglieri Aggiunti partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. I Consiglieri Aggiunti restano in carica fino a dimissioni o fino a revoca da parte del Consiglio, la revoca dovendo essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni.
Il Consiglio può deliberare di assegnare cariche onorarie.
7. Comitato dei soci fondatori
Del Comitato dei soci fondatori fanno parte i soci fondatori il cui nome appare nell’atto costituivo. Questi perdono la qualifica di Socio Fondatore esclusivamente per dimissioni.
Fanno inoltre parte del Comitato dei soci fondatori eventuali altri soci che vengano cooptati dal Comitato stesso all’unanimità. La cooptazione vale per l’anno solare ed è rinnovabile, ma non automaticamente.
Il Comitato si riunisce su richiesta di uno o più soci e delibera a maggioranza dei soci fondatori presenti, in caso di parità prevale il parere del socio fondatore più anziano.
Il Comitato ha il compito di controllare che l’associazione operi conformemente alla missione sociale e nel rispetto di corretti principi etici. Esso, a proprio insindacabile giudizio, ha il potere di oscurare tutto o parte del sito internet, di bloccare qualunque tipo di comunicazione verso l’esterno, di sciogliere con effetto immediato il Consiglio Direttivo sostituendolo con un Commissario per l’ordinaria amministrazione, di sciogliere l’associazione. Qualora prenda uno o più dei provvedimenti suddetti, il Consiglio convocherà l’Assemblea dei soci entro 30 giorni, per le opportune delibere.
Qualora il Comitato decida lo scioglimento dell’Associazione, la decisione si intende definitiva e l’Assemblea si limiterà a deliberare le procedure di chiusura.
Il Comitato ha il potere di espellere uno o più soci dall’associazione, con restituzione della quota dell’anno in corso.
8. Incarichi e retribuzioni
L’associazione è basata sul volontariato, pertanto gli incarichi di ordinaria e straordinaria amministrazione non comportano retribuzione. Il Consiglio può deliberare il rimborso di spese vive documentate ed anche un rimborso spese forfettario di ragionevole entità.
Per lavori particolari, che eccedano la quotidianità, il Consiglio può affidare ad un socio, Consiglieri compresi, incarichi retribuiti, purché definiti anticipatamente, limitati nel tempo e nelle prestazioni, e a valore normale. In nessun caso tali incarichi possono assumere la forma di retribuzione costante nel tempo.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
9. Risorse
L’Associazione acquista beni (prodotti e servizi) a scopo mutualistico, allo scopo di rendere più comoda o più economica l‘effettuazione, da parte dei soci oppure in favore dei soci, di attività informativa e di corsi di formazione in linea con gli obiettivi sociali. Tutti i soci possono fruire di detti beni. il Consiglio Direttivo potrà stabilire limiti e regole d’uso per evitare possibili danneggiamenti; inoltre, qualora le richieste eccedano le disponibilità, potrà definire dei limiti d’uso allo scopo di assicurare un’equa suddivisione delle risorse. I soci possono accedere alla sede sociale solo nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Gli eventuali materiali hardware o software, in esposizione o messi a disposizione per l’uso da soci o da esterni a titolo gratuito, se richiesti dai proprietari, verranno restituiti immediatamente (salvo diversa scadenza risultante da accordi scritti) e non più usati.
10. Scioglimento dell’associazione
L’associazione dura fino al 31 dicembre 2050. Lo scioglimento anticipato può venir deciso esclusivamente dal Comitato dei soci fondatori a maggioranza dei componenti oppure dall’Assemblea all’unanimità. Vige l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
11. Modifiche allo statuto
Eventuali modifiche allo statuto devono essere proposte da un consigliere o da un socio fondatore; diverranno operative in via provvisoria se approvate sia dal Consiglio sia dal Comitato dei soci Fondatori in votazioni separate e in via definitiva se approvate dalla successiva assemblea.
In deroga a quanto sopra, l’articolo 7 può essere modificato solo con l’approvazione unanime dei membri del Comitato dei soci fondatori, oltre che con i requisiti al comma precedente.
12. Clausola arbitrale
Per ogni controversia fra Associazione e Soci non risolta internamente, si ricorrerà ad arbitrato, con un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo nominato di comune accordo, o, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente.
13. Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Milano, 4 gennaio 2010
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